Avv. Stefano Sbordoni: “liquidità condivisa contro il mercato .com, Italia prima a regolamentare l’online”

L’Avvocato Stefano Sbordoni è uno dei massimi esperti in materia di gioco pubblico (ma anche sulla normativa del web in generale) ed ha dato un contributo prezioso in questi anni alla regolamentazione dell’e-gaming in Italia che sta vivendo un momento storico con il passaggio alla liquidità condivisa nel poker online.

Per questo motivo, ha voluto partecipare alla continua discussione sullo sviluppo regolamentare e normativo del gioco online che, da almeno 10 anni a questa parte, è nel mirino delle critiche da parte di chi vede il web come un temibile concorrente. In passato Sbordoni si era battuto per uno status per i poker pro e per la deregulation del poker live.

Dal suo sito internet, il noto penalista romano ha pubblicato un’interessante relazione che merita di essere analizzata e che valorizza i lavori regolatori dei Monopoli di Stato dal 2005 fino ad oggi.

L’Avvocato Stefano Sbordoni (photo courtesy of GiocoNews)

Lo spirito dell’accordo della liquidità condivisa

Sbordoni ricorda per quale motivo è stato sottoscritto l’accordo sulla liquidità: “il 6 luglio u.s. i Regolatori di gioco online francese, spagnolo, italiano e portoghese firmavano a Roma un accordo sulla condivisione della liquidità del poker in linea. Lo spirito dell’accordo era quello di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità, al fine di consentire la condivisione di denaro tra gli operatori autorizzati del poker online, combattere il mercato illegale e le frodi, garantire la tutela dei giocatori e il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. L’attuazione concreta del progetto sarebbe dipesa poi dal coordinamento dei requisiti regolamentari di ciascuna giurisdizione”.

Regolamentazione del web: le dichiarazioni dettate dall’ignoranza

L’Avvocato penalista va poi all’attacco: “….in questi giorni di piena campagna elettorale si leggono molte dichiarazioni in relazione al gioco on line, purtroppo connotate da una ignoranza di base della normativa del settore del gioco pubblico. La tematica del web è assai controversa nel nostro paese. C’è la realtà da affrontare, e cioè l’ineluttabilità dell’utilizzo sempre maggiore della rete, e c’è l’incapacità di fare fronte alle inevitabili problematiche sia di adattamento che di uso e comprensione che ne derivano“.

Parlando del web Sbordoni afferma: “Le derive criminose sono certo una conseguenza del cattivo uso e della poca educazione digitale, ma come ho spesso rilevato, il diritto e quindi i suoi correttivi, quali sanzioni e pene, si applicano pienamente anche al mondo del web. Di questo spesso ci si dimentica. Le derive di natura patologica sono anche qui le stesse del mondo reale: bisogna conoscere per prevenire ed evitare, fino al limite del possibile”.

I server dei siti

Sbordoni poi chiarisce un aspetto fondamentale della normativa italiana (che in base alla legge “comunitaria del 2009 consente alle gaming company di poter posizionare i propri server all’interno dello SEE e non per forza di cose nel territorio italiano).

“Quanto al settore dei giochi, c’è chi pone in rilievo la circostanza che il gioco on line sia denso di problematiche; una di queste sarebbe rappresentata dal fatto che spesso non si sa nemmeno dove si trovano i server dei siti. Dichiarazione non proprio veritiera. Ed invero prima di rilasciare queste dichiarazioni sarebbe opportuno documentarsi; nel gioco on line pubblico il c.d. “.it”, coloro che sono titolari di una concessione, adeguata ai principi della Legge n. 88/09 (Legge Comunitaria), devono effettuare delle verifiche tecniche, accompagnate da adeguata relazione, nelle quali devono essere individuati ed individuabili i server, che devono trovarsi all’interno dello Spazio economico europeo.

Il lungo percorso dal 2005 fino ad oggi: giusto contrastare i siti .com

Sbordoni esalta il lavoro regolatorio che è iniziato nel lontano 2005: “Nel nostro paese siamo stati i primi a disporre la regolamentazione del gioco on line, a cui si sono ispirati tutti i regolatori degli Stati membri UE”.

“Dunque, a prescindere dalle dovute e sacrosante cautele, non è giusto voler delegittimare l’operato di chi ha messo mano ad un settore che sarà inevitabilmente il futuro, anzi è già il presente. E’ giusto invece continuare a contrastare il gioco on line che viene offerto dai siti c.d. “.com”.

“L’ADM, con decreto direttoriale 2 gennaio 2007 di AAMS e, in attuazione delle norme contenute nell’art.1 della Legge finanziaria 2006, ha previsto disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, dei giocatori, dei minori e degli operatori di gioco autorizzati. In Italia la regolamentazione del gioco distingue in maniera inequivoca i giochi non consentiti da quelli consentiti; per i primi viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma, per i secondi l’offerta è subordinata ad apposita concessione, ed autorizzazione”.

L’importanza dell’oscuramento e l’UIGEA italiana

“L’azione di ADM è sin dal 2007 (da più di dieci anni) rivolta all’individuazione ed all’inibizione di quei siti web privi delle autorizzazioni previste, attraverso il blocco degli stessi. Sul sito istituzionale dell’Agenzia è infatti pubblicata una black list che viene aggiornata periodicamente: ad oggi i siti oscurati sono circa 6.548.

E’ necessario, visto che le misure individuate con il provvedimento del 2007 sembrerebbero non essere particolarmente efficaci, in quanto i siti c.d. “.com” si reindirizzano facilmente con altri siti continuando ad offrire il loro gioco illegale, ipotizzare di rendere più importante l’apparato sanzionatorio.

Sebbene di fatto l’oscuramente sia facilmente aggirabile, ha un forte valore educativo: i giocatori in questo modo vengono avvisati che stanno cercando di accedere a un sito illegale, e quindi che stanno commettendo un illecito. Si potrebbe ipotizzare di estendere l’apparato sanzionatorio – ad oggi in vigore nei confronti degli operatori di servizi di connettività – anche alle società che gestiscono i servizi di pagamento, come del resto è accaduto negli Stati Uniti qualche anno fa“. L’Avvocato fa un chiaro riferimento alla legge federale statunitense del 2006, l’UIGEA.

CONTINUA A LEGGERE

Lascia un commento